SINGOLE UNITA ABITATIVE

I lavori effettuati sulle singole unità abitative godono della detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 con un limite massimo di spesa di €. 96.000,00; a partire dal primo gennaio 2019 l’agevolazione si riduce al 36% con un massimo di spesa di €. 48.000,00.

Deve trattarsi di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come previsto dal dpr 380/2001.

Sulle singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze (es. garage) unitariamente considerate, la “sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso” è considerata manutenzione straordinaria ai fini dell’agevolazione.

Rientrano nelle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra queste misure la “apposizione di saracinesche” e “tapparelle metalliche con bloccaggi”.

PARTI  CONDOMINIALI 

Anche le parti comuni dei condomini possono godere dell’agevolazione. Deve trattarsi di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come previsto dal dpr 380/2001.

Solo per le parti condominiali sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie tra le quali rientrano le sostituzioni di infissi e serramenti.

AGEVOLAZIONE IVA

Per tutte le prestazioni di servizio inerenti le abitazioni, considerate  manutenzione ordinaria e straordinaria è prevista la possibilità di applicare l’IVA ridotta al 10%.

In caso di presenza di “beni di valore significativo” (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza) l’IVA viene applicata sulla parte del valore del bene corrispondente al valore della mano d’opera.

Per tutti gli interventi qualificati di restauro e risanamento conservativo è prevista l’applicazione dell’IVA al 10%.

RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione si riferisce agli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare deve trattarsi di spese sotenute per: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento termico dell’edificio (pavimenti, finestre comprensive di infissi), pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione.

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito  che per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 il bonus risparmio energetico spetta per un importo pari al:

  • 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000,00 euro
  • 50% gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza definiti con il decreto di cui sopra. Vi rientra anche he la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessaria la certificazione energetica dell’immobile o l’attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato, nonché l’invio di comunicazione all’Enea della scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica.

 

Le spese sotenute per il risparmio energetico da parte dei condomini godono di un bonus pari al  75% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, per un importo massimo di  40.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.